Volo in ritardo
			Assistenza
			Pasti e bevande
			 
			In caso di volo in ritardo con il regolamento (CE) n. 261/2004 sono stati ampliati 
 i diritti a tutela del passeggero. 
 
   
 Il passeggero ha diritto all'assistenza 
mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, 
due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica, 
quando il 
Volo in ritardo 
  di 2 o più ore rispetto all'orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree 
inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 
1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte 
le altre tratte. 
						  
	
	Rimborso
    
	Corte di Giustizia
	
	
	
	
	Quando il 
 Volo in ritardo 
 è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, 
nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
  
Una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2009 ha definito che il passeggero ha diritto a 
richiedere il pagamento della 
compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro anche in caso di ritardo del volo superiore a 3 ore.
 
 
	 
						 
	
	AEROPORTO  
	
	  MALPENSA
	 
	  
	
	Possono avvalersi di tali diritti 
i passeggeri che rientrano in queste condizioni: 
se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in causa;
se si è presentati al banco di accettazione check-in per tale volo prima dell'ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.
Se si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall'Unione europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro.
se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in causa;
se si è presentati al banco di accettazione check-in per tale volo prima dell'ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.
Se si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall'Unione europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro.
Validità
La normativa non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico. 
 
 
 
Obblighi
Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi in caso di Volo in ritardo , dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo. 
  
 
ENAC
In tutti gli Stati membri sono istituite delle autorità preposte all'applicazione da parte delle compagnie aeree del Regolamento in questione in caso di Volo in ritardo. In Italia, è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ad assolvere questa funzione. L'ENAC è competente per gli episodi verificatisi in un aeroporto italiano. 
 
 
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Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi in caso di Volo in ritardo , dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
In tutti gli Stati membri sono istituite delle autorità preposte all'applicazione da parte delle compagnie aeree del Regolamento in questione in caso di Volo in ritardo. In Italia, è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ad assolvere questa funzione. L'ENAC è competente per gli episodi verificatisi in un aeroporto italiano.
